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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 19 della legge federale sulla conservazione della proprietà fondiaria agricola (LPF).
1. Potere d'esame del Tribunale federale in materia d'applicazione da parte dell'autorità cantonale dell'art. 19 cpv. 1 LPF (consid. 2).
2. L'art. 19 cpv. 1 lett. b LPF mira ad impedire in modo generale che il proprietario di un immobile agricolo atto a garantire condizioni d'esistenza sufficienti ad una famiglia rurale acquisti ulteriori fondi agricoli (consid. 3).
3. Applicazione dell'art. 19 cpv. 1 LPF ad un'impresa commerciale o industriale. Come accertare se l'estensione della proprietà agricola dell'acquirente è encora ragionevole? Questione lasciata indecisa (consid. 4).
4. Gravi motivi ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 lett. b e c LPF: validi per l'acquirente (consid. 5a) e per il venditore (consid. 5b).