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Regesto

Art. 82 LPP; art. 7 OPP 3; art. 21 lett. h cifra 3 della legge tributaria del Cantone Ginevra, del 9 novembre 1987 (loi sur les contributions publiques, LCP). Trattamento fiscale dei contributi di una persona non esercitante un'attività professionale destinati al finanziamento della previdenza individuale vincolata (pilastro 3 A).
1. Giusta l'art. 21 lett. h cifra 3 LCP, che riprende l'art. 82 cpv. 1 LPP, solo i salariati e gli indipendenti possono dedurre dal loro reddito i contributi versati a forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (consid. 4).
2. Potere d'esame del Tribunale federale nei confronti di un'ordinanza del Consiglio federale e di un atto legislativo cantonale che fondano su di una delega legislativa. Il contenuto dell'ordinanza, rispettivamente quello delle norme cantonali, può essere esaminato dal punto di vista della sua conformità con la Costituzione solo nella misura in cui esso non è coperto dalla delega legislativa (consid. 5 e 6).
3. Interpretazione della nozione di "salariato"; la ricorrente, quale casalinga, non può essere considerata tale e, di conseguenza, non può beneficiare del privilegio fiscale in esame (consid. 7).
4. Destino delle convenzioni di previdenza vincolata concluse da contribuenti che non potevano beneficiare di simili convenzioni (consid. 8).

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références

Article: Art. 82 LPP, art. 7 OPP 3, art. 82 cpv. 1 LPP