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Regesto

Art. 12 Cost.; art. 8 CEDU; art. 27 cpv. 3, art. 80 cpv. 1, art. 81 e 82 cpv. 1 LAsi; attribuzione di un richiedente l'asilo a un cantone; concessione del soccorso d'emergenza.
La concessione del soccorso d'emergenza a un richiedente l'asilo respinto e colpito da una decisione d'allontanamento è di competenza del cantone d'attribuzione (consid. 3-5).
In presenza di determinate circostanze eccezionali, il rifiuto di modificare l'attribuzione cantonale di una coppia richiedente l'asilo respinta e in attesa dell'allontanamento è suscettibile di costituire una restrizione della vita familiare incompatibile con l'art. 8 CEDU (consid. 6.2). Per il tramite delle regole sull'aiuto sociale o sul soccorso d'emergenza non si possono tuttavia modificare né ostacolare le decisioni in materia di attribuzione cantonale e neppure rimettere in questione l'interdipendenza fra l'attribuzione cantonale e il soccorso d'emergenza (consid. 6.3).

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références

Article: art. 8 CEDU, Art. 12 Cost., art. 81 e 82 cpv. 1 LAsi