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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 127 cpv. 2 e 3 Cost.; principio dell'imposizione secondo la capacità economica e divieto di discriminazione; assoggettamento all'imposta sugli utili immobiliari, nel cantone di situazione, dell'utile realizzato sull'alienazione di un singolo immobile da un commerciante d'immobili (persona giuridica) con sede fuori cantone.
Presentazione della pratica finora applicata: l'assoggettamento all'imposta sugli utili immobiliari di utili realizzati da commercianti d'immobili non viola il divieto della doppia imposizione, quando nel cantone sussiste un assoggettamento unicamente sulla base della proprietà fondiaria (consid. 4.1). Importanza accresciuta attribuita dalla giurisprudenza recente al divieto di discriminazione, rispettivamente al principio dell'imposizione secondo la capacità economica in relazione con l'imposizione d'immobili nei rapporti intercantonali (consid. 4.2). La differente imposizione sugli utili immobiliari derivanti dal commercio d'immobili praticata nei confronti di persone giuridiche con sede fuori cantone, rispetto a quella praticata nei confronti di persone giuridiche con sede nel cantone, che conduce nel canton Lucerna a un aumento notevole del carico fiscale, non è ammissibile (consid. 4.3).

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références

Article: Art. 127 cpv. 2 e 3 Cost.