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Regesto

Art. 11 cpv. 1 lett. c LPC; art. 16 cpv. 2 OLP; momento del computo di un avere del conto di libero passaggio in caso di concessione retroattiva di prestazioni complementari a una rendita d'invaliditā.
Riepilogo della giurisprudenza. Il computo di un importo della sostanza nel senso dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC avviene non solo in caso di versamento effettivo di un avere di libero passaggio ma giā quando esso č legalmente ammissibile (consid. 3 e 4).
Il diritto al pagamento di un avere del conto di libero passaggio nel senso dell'art. 16 cpv. 2 OLP sorge al momento della crescita in giudicato della decisione di concessione di una rendita intera dell'assicurazione per l'invaliditā (consid. 5).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 16 cpv. 2 OLP