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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 43 cpv. 1, 49 cpv. 1, 71 cpv. 1 e 74 cpv. 3bis LUFI; aumento fino all'aliquota massima prevista dal diritto federale del canone idrico fissato nell'atto di concessione.
Il Tribunale federale si pronuncia sui litigi concernenti l'aumento del canone idrico in principio nel procedura di ricorso di diritto amministrativo (consid. 1).
Il canone idrico dev'essere fissato nella concessione e fa parte dei diritti acquisiti (consid. 3). La comunità concedente può tuttavia riservarsi nella concessione un aumento ulteriore del canone (consid. 4a e b). Il significato da attribuire alla riserva in favore di una legislazione futura non può essere risolto in modo generale. Ciò dipende del modo in cui le parti hanno inteso detta riserva, dal momento che la concessione è di natura quasi-contrattuale. Principi applicabili al fine di accertare la volontà delle parti, potere d'esame del Tribunale federale. Nel caso concreto, l'interpretazione porta ad ammettere un adattamento del canone fino all'aliquota massima prevista dal diritto federale (art. 49 cpv. 1 LUFI) (consid. 4c).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 49 cpv. 1 LUFI