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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 8 Cost.; art. 90 cpv. 1 lett. b OG; art. 9 cpv. 4 LAID; imposizione del valore locativo; parità di trattamento; principio dell'allegazione; incompatibilità con il diritto federale della deduzione forfetaria per i costi di locazione di Basilea Campagna.
Una regolamentazione legale che dichiara rispettata la parità di trattamento nell'imposizione del valore locativo quando a ciascuna delle due categorie (di proporzioni chiaramente diverse) dei proprietari d'immobili, da un lato, e degli inquilini, d'altro lato, viene garantito nel complesso il medesimo importo di reddito non imponibile, viola l'art. 8 Cost. (consid. 3).
Il sistema di imposizione del valore locativo di Basilea Campagna (deduzione forfetaria in favore degli inquilini per compensare il vantaggio fiscale che i proprietari traggono dai valori locativi manifestamente troppo bassi) è contrario al diritto federale; principio dell'allegazione (consid. 4).

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références

Article: Art. 8 Cost., art. 90 cpv. 1 lett. b OG, art. 9 cpv. 4 LAID