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Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 3 cpv. 4 lett. e LPC.
- Nell'ambito delle prestazioni complementari la possibilità di dedurre le spese di una psicoterapia non si determina secondo i principi applicabili all'obbligo delle casse malati di assumere a carico tali spese (consid. 3).
- Interpretazione conforme alla Costituzione dell'art. 3 cpv. 4 lett. e LPC (consid. 4a-c).
- Concetto di cure mediche nel campo della LPC. Le spese di psicoterapia debbono pure essere tenute in considerazione quando la cura è prestata da uno psicologo o psicoterapista non medico, cui il paziente è mandato da un medico il quale ha prescritto la cura (consid. 4d, e).
Art. 11 OMPC. Questa disposizione non esclude di prendere in conto le usuali spese di viaggio; condizioni per la loro deduzione dal reddito determinante (consid. 5).

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références

Article: Art. 11 OMPC

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