Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Art. 49 cpv. 1 lett. a e b, art. 58 cpv. 1 e 2 DIFD; qualifica fiscale delle remissioni di debito da parte di azionisti in relazione con il risanamento della società anonima.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla dottrina predominante, le prestazioni effettuate dagli azionisti per risanare la società anonima, in particolare le remissioni di debito, non costituiscono, di regola, sotto il profilo dell'imposta federale diretta, un conferimento di capitale proprio o di terzi, bensì un reddito (consid. 4b). Eccezioni a tale principio vanno ammesse solo in modo restrittivo (consid. 4c). Nella fattispecie, non è provato che il mutuo non sarebbe stato accordato a un terzo e che, sotto l'aspetto economico, abbia costituito un conferimento di capitale (consid. 4d).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 58 cpv. 1 e 2 DIFD