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Regesto

Art. 78 cpv. 4 Cost.; art. 18a cpv. 1 LPN; art. 2, art. 5, art. 6, art. 7 OSRA; art. 24 lett. a, art. 37a LPT; art. 43, art. 43a OPT; impossibilità di rilasciare a posteriori un'autorizzazione edilizia per riconvertire quale stazione di riciclaggio, trasbordo e raccolta di rifiuti una ex cava di ghiaia ubicata nella zona agricola e in un sito di riproduzione di anfibi di importanza nazionale.
L'impianto di riciclaggio litigioso è ubicato nel settore A della zona di protezione dell'oggetto fisso (art. 2 OSRA). In quel settore la protezione della natura è assolutamente prioritaria rispetto ad altre utilizzazioni (consid. 4.5). A causa dell'elevato bisogno di protezione del sito di riproduzione di anfibi si giustifica di verificare la possibilità di rilasciare un'autorizzazione edilizia per l'impianto di riciclaggio, sebbene il Cantone non abbia ancora delimitato i confini esatti dell'oggetto fisso a livello particellare ai sensi dell'art. 5 OSRA (consid. 4.6).

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références

Article: art. 2, art. 5, art. 6, art. 7 OSRA, Art. 78 cpv. 4 Cost., art. 18a cpv. 1 LPN, art. 24 lett. a, art. 37a LPT suite...