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Ecriture agrandie
 

Regesto a

Art. 23 cpv. 1, art. 3 cpv. 1 lett. u LCSl (nelle versioni in vigore fino al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021); art. 88 cpv. 1 OST; comportamento sleale consistente nel mancato rispetto del cosiddetto asterisco nell'elenco telefonico; clausola di eccezione della relazione commerciale esistente.
La versione dell'art. 3 cpv. 1 lett. u LCSl, in vigore dal 1° gennaio 2021, chiarisce che il rifiuto di messaggi pubblicitari, annotato mediante un asterisco nell'elenco telefonico, non esplica un effetto preclusivo se la persona contattata intrattiene una relazione commerciale con l'autore del messaggio pubblicitario. La versione previgente non prevedeva esplicitamente questa eccezione. La riserva delle relazioni commerciali esistenti si applica tuttavia anche ai fatti occorsi sotto l'egida del diritto previgente (consid. 1).
Alla luce della crescente importanza del commercio online di beni di consumo, la nozione di "relazione commerciale" dev'essere interpretata in modo sufficientemente restrittivo, segnatamente sotto il profilo temporale, per rispondere allo scopo di protezione (limitazione degli abusi nel telemarketing). Per determinare per quanto tempo rimanga d'attualitā una relazione commerciale non regolarmente rinnovata occorre considerare in particolare la durata eventuale di un contratto e la natura del prodotto pubblicizzato (consid. 4).

Regesto b

Art. 23 cpv. 2 unitamente all'art. 10 cpv. 3 lett. b LCSl; legittimazione a sporgere querela della Confederazione.
La Confederazione č legittimata a sporgere querela se ritiene che il perseguimento della concorrenza sleale sia necessario per tutelare l'interesse pubblico, ad esempio se sono minacciati o lesi determinati interessi collettivi. Decisivo č al riguardo che i fatti denunciati palesano una specifica violazione della LCSl, ma non il motivo individuale del privato che si duole del comportamento sleale (consid. 2.5).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 88 cpv. 1 OST, art. 10 cpv. 3 lett. b LCSl