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Regesto

Ricorso di diritto pubblico in materia di elezioni. Art. 85 lett. a OG.
1. Nella nozione di "elezioni cantonali" ai sensi della citata norma rientrano anche le elezioni comunali (consid. 1).
2. Quando l'autorità cantonale accoglie il gravame "nel senso dei considerandi", questi assurgono a parte integrante del dispositivo e possono, se del caso, essere impugnati dal ricorrente. In materia di elezioni e votazioni, d'altra parte, l'interessato deve, di regola, impugnare subito le disposizioni dell'autorità che stabiliscono le modalità e le procedure della consultazione popolare (consid. 2 a).
3. Eccezione al principio della natura cassatoria del ricorso di diritto pubblico (consid. 2 b).
4. Secondo l'art. 2 della legge grigionese sull'organizzazione dei tribunali di distretto, i delegati alla "centena" sono eletti liberamente tra gli abitanti atti a votare. Questa libertà è incompatibile con l'adozione del sistema proporzionale, che limita, attraverso la presentazione delle liste, la facoltà di scelta dell'elettore; è quindi solo ammissibile il sistema maggioritario (consid. 3).

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Articolo: Art. 85 lett. a OG