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Regesto

Art. 335 e 400 CP. Norme penali emanate dai cantoni in materia di locazioni.
Non viola gli art. 335 e 400 CP il cantone che, per assicurare l'attuazione delle proprie disposizioni completive in materia di deposito di garanzia nei rapporti di locazione, punisce la loro trasgressione con una sanzione penale (multa).

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Articolo: Art. 335 e 400 CP