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Regesto

Assistenza sociale; diritto a condizioni minime di esistenza (art. 12 Cost.; art. 29 cpv. 1 Cost./BE).
Il versamento di un aiuto materiale può essere subordinato a un impegno di lavoro limitato nel tempo presso un cosiddetto posto di lavoro di prova (consid. 4.2).
Questo provvedimento non è sproporzionato né costituisce una violazione della libertà personale (consid. 4.3).
L'impegno presso il posto di lavoro di prova deve essere considerato attività ragionevolmente esigibile (consid. 4.4).
Se la persona interessata ha la possibilità di assumere in ogni tempo l'impiego e se la partecipazione le permette un reddito sufficiente al sostentamento, le prestazioni assistenziali possono essere soppresse completamente per la prevista durata dell'impegno (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 12 Cost., art. 29 cpv. 1 Cost./BE