Regesto
Art. 30 cpv. 1 CC. Cambiamento di nome di una donna straniera divorziata domiciliata in Svizzera.
Il governo del cantone di domicilio di uno straniero è competente ad autorizzare un cambiamento di nome in applicazione del diritto svizzero, senza doversi preoccupare di sapere se la sua decisione sarà riconosciuta nello Stato di cui il richiedente è cittadino.
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tedesco
francese
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referenza
Articolo: Art. 30 cpv. 1 CC