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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 233 CPP; domanda di scarcerazione nella procedura di appello; nessun diritto a un'udienza.
Nella misura in cui l'art. 233 CPP non rinvia esplicitamente all'art. 228 CPP e il diritto di essere sentito è sufficientemente garantito dalla procedura in contraddittorio, l'imputato non dispone di principio di un diritto formale a un'udienza quando la giurisdizione di appello statuisce sulla sua domanda di scarcerazione (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 233 CPP, art. 228 CPP