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Regesto

Diritto di prelazione di durata indeterminata.
1. Art. 55 cpv. 1 lett. c OG. Annuncio di un diritto legale di prelazione durante la procedura del ricorso per riforma; fatto e eccezione nuovi (consid. 1).
2. Art. 1 e 18 cpv. 1 CO; art. 681 cpv. 1 e 3 CC. Interpretazione di un contratto che regola in modo differente la validità temporale del diritto di prelazione e la durata dell'annotazione nel registro fondiario (consid. 2). Validità di un diritto di prelazione convenuto per una durata indeterminata (consid. 3; conferma della giurisprudenza).
3. Art. 216 CO e 657 cpv. 1 CC. Se il prezzo di vendita di un fondo è stato correttamente constatato da atto pubblico, il venditore non può prevalersi di un valore superiore del fondo nei confronti del titolare del diritto di prelazione (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 1 e 18 cpv. 1 CO, art. 681 cpv. 1 e 3 CC, Art. 216 CO