Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 21, 22, 30, 33ter LAVS, art. 55 OAVS.
Calcolo della rendita semplice di vecchiaia erogata dopo il divorzio nel caso di assicurati già beneficiari di una rendita semplice di vecchiaia prima di ricevere una rendita per coniugi.
Il calcolo deve essere operato secondo le basi applicabili al momento del divorzio; comunque l'importo della rendita così calcolato deve almeno corrispondere a quello della rendita semplice assegnata in precedenza, tenuto conto dell'adeguamento successivo delle rendite.
Cambiamento della giurisprudenza in DTF 108 V 206 consid. 2a.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 108 V 206

Articolo: art. 55 OAVS