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Regesto

Art. 4 Cost.; piano comunale delle zone; diritto dei proprietari fondiari interessati di essere sentiti.
I proprietari fondiari toccati da un piano delle zone hanno il diritto, prescindendo dalla natura di tale piano, d'essere sentiti individualmente prima che sia adottata una decisione definitiva circa l'attribuzione dei loro fondi ad una zona determinata (consid. 2b); lo stesso vale ove il Consiglio di Stato modifichi in modo essenziale, nel quadro della procedura d'approvazione, un piano delle zone allestito da un comune (consid. 3).

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Articolo: Art. 4 Cost.