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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 85 OG. Votazione su di un'iniziativa popolare cantonale; legge, adottata prima della votazione, che costituisce fattualmente un controprogetto parziale; messaggio ufficiale.
1. Ricapitolazione della giurisprudenza relativa
- al divieto di un'influenza illecita sulla formazione della volontā dei cittadini, in particolare mediante l'informazione proveniente dall'autoritā (consid. 3a);
- al principio dell'unitā della materia, in particolare in caso di votazione simultanea su di un'iniziativa e su di un controprogetto (consid. 3b).
2. Le limitazioni che il deposito di un'iniziativa legislativa comporta per l'attivitā legislativa dello Stato sono di natura strettamente procedurale e hanno come unico scopo di salvaguardare il libero esercizio del diritto di voto. Il deposito di un'iniziativa non impedisce il legislatore di adottare una legge concernente lo stesso oggetto e di stabilirne la caducitā in caso di accettazione dell'iniziativa. Anche ove sia suscettibile di esercitare un'influenza considerevole sull'elettorato, un messaggio ufficiale č ammissibile se espone la situazione obiettivamente (consid. 5).

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Articolo: Art. 85 OG