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Scrittura aggrandita
 

Regesto

LF 3 ottobre 1951 sui prodotti stupefacenti.
1. La marijuana è un prodotto stupefacente (consid. 1).
2. Gli atti previsti all'art. 19 num. 1 cpv. 2 sono compiuti senza autorizzazione quando sfuggono al controllo stabilito negli art. 16 a 18 (consid. 2).
3. a) L'art. 19 non reprime il consumo di stupefacenti come tale (consid. 3).
b) Chi ne fa uso è nondimeno soggetto a pena se ha precedentemente commesso, senza autorizzazione, alcuno degli atti previsti all'art. 19 num. 1 cpv. 2.
c) L'art. 19 num. 1 cpv. 2 reprime non solo il commercio incontrollato, ma ogni acquisto illecito (consid. 3).
d) Per acquisto s'intende ogni atto mediante il quale ci si procura degli stupefacenti, anche se a titolo gratuito (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 16 a 18