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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 139 n. 1bis e n. 2 CP; rapina aggravata; arma pericolosa; dimostrazione di una particolare pericolosità.
La dimostrazione di una particolare pericolosità ai sensi dell'art. 139 n. 2 CP va ammessa solo se l'atto appare, tenuto conto delle circostanze e dell'illiceità e del grado di colpa che esso implica, come particolarmente grave. Tale pericolosità è stata negata, alla luce delle circostanze concrete (carattere improvviso della determinazione, mediocrità del bottino preso di mira, assenza di rischio di lesioni), in una fattispecie in cui il rapinatore aveva minacciato in due casi una donna con un coltello da tasca aperto (consid. 1).
Un coltello da tasca portato seco chiuso non costituisce un'arma; un siffatto coltello aperto non è comunque un'arma pericolosa ai sensi dell'art. 139 n. 1bis CP (consid. 1c).

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referenza

Articolo: Art. 139 n. 1bis e n. 2 CP, art. 139 n. 2 CP