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Regesto

Art. 11 LAI, art. 23 OAI. L'assicurazione per l'invaliditā deve nell'ambito d'applicazione dell'art. 11 LAI prendere totalmente a carico le spese di cura, anche qualora il danno sia solo parzialmente in relazione di causalitā adeguata con un provvedimento reintegrativo (consid. 4).
Art. 103 lit. b e 132 lit. c OG, art. 4 cpv. 1 Cost.: reformatio in peius. Nel caso di ricorso di un Dipartimento o di una divisione dell'amministrazione federale ai sensi dell'art. 103 lit. b OG, l'autoritā ricorrente non deve essere resa edotta della possibile modifica a suo detrimento della pronunzia querelata (conferma della sentenza in DTF 120 V 89 consid. 5).

contenuto

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referenza

DTF: 120 V 89

Articolo: Art. 11 LAI, art. 23 OAI, art. 4 cpv. 1 Cost.