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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 5 cpv. 2 e art. 9 cpv. 7, prima frase, LFA. Per i figli, non ancora nati nel periodo da considerare, un aumento del limite di reddito secondo l'art. 5 cpv. 2 LFA non entra in linea di conto, dal momento che non esisteva un obbligo di mantenimento corrispondente (cfr. DTF 116 V 175 consid. 4b/cc) durante detto periodo (consid. 2a).
Art. 5 cpv. 1, art. 9, art. 10 LFA.
- Cumulo di prestazioni: Ambiti rispettivi di applicazione dell'art. 9 cpv. 3a cpv. 5 LFA e dell'art. 10 LFA (consid. 3a).
- L'art. 10 cpv. 3 LFA concerne il pagamento a favore del beneficiario di un assegno doppio per figlio in virtù sia della LFA che del diritto cantonale; l'assegno per i figli secondo la legislazione federale assume in questo caso valore complementare rispetto alla prestazione di diritto cantonale (consid. 3b, consid. 3c). Caso di applicazione (consid. 4).