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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 129 cpv. 1 lett. b OG: Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo. L'elenco delle specialità non è una tariffa ai sensi di detta disposizione; contro il rifiuto di aumento del prezzo di un medicamento iscritto nell'elenco delle specialità è dato il rimedio del ricorso di diritto amministrativo (consid. 2).
Art. 12 cpv. 6 LAMI, art. 5 cpv. 1 Ord. VIII: Carattere economico dei medicamenti.
- Di principio una domanda di aumento del prezzo non può essere proposta che dopo il decorso di un termine di due anni dall'ammissione del medicamento nell'elenco delle specialità o dall'ultima determinazione del prezzo (conferma della prassi amministrativa; consid. 4a, 5b e c).
- Quando la richiesta è presentata prima della scadenza di detto termine o se l'aumento richiesto supera i tassi generalmente ammessi si deve rendere plausibile che la situazione di fatto ha conosciuto una modificazione straordinaria (consid. 4b, 5b e d).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 129 cpv. 1 lett. b OG, Art. 12 cpv. 6 LAMI, art. 5 cpv. 1 Ord

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