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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 147 cpv. 2 della legge ticinese sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954 (LVE); elezione dei membri del Tribunale di appello.
1. Di regola, un atto preparatorio di una votazione o di una elezione dev'essere impugnato immediatamente, senza attendere l'esito dello scrutinio (art. 85 lett. a e art. 89 OG) (consid. 2a e b).
2. Art. 86 OG: esigenza del previo esaurimento dei rimedi di diritto cantonali: deroghe a tale principio (consid. 3).
3. Sistema del voto proporzionale: costituzionalità dell'art. 147 cpv. 2 LVE.
a) Questa norma, che limita il numero dei voti preferenziali, non è incompatibile con il sistema proporzionale che privilegia per sua natura i partiti (consid. 6a-d).
b) Nel regime ticinese della rappresentanza proporzionale, tale sistema non costituisce una disparità di trattamento fra i grandi e i piccoli partiti e fra gli elettori di questi gruppi (consid. 6e).

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referenza

Articolo: art. 85 lett. a e art. 89 OG, Art. 86 OG