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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Usufrutto successorio; contratto di locazione.
1. Il coniuge superstite che ha la piena proprietà di una quota della successione indivisa e che ha l'usufrutto sul resto, dispone del godimento esclusivo dell'intera successione ed esercita da solo tutte le facoltà inerenti a tale godimento. Egli può quindi locare un immobile della successione e riscuotere la relativa pigione senza l'accordo del coerede a cui spetta la nuda proprietà del resto (consid. 2).
2. Quando si estingue l'usufrutto, è applicabile per analogia l'art. 259 cpv. 2 CO: il titolare della nuda proprietà, che acquista la piena disponibilità della cosa, deve, come un compratore, rispettare la locazione fino al prossimo termine legale di disdetta; se non dà la disdetta, si ritiene subentrato nel rapporto di locazione (conferma della giurisprudenza) (consid. 3).
3. Portata dell'annotazione della locazione nel registro fondiario (art. 959 cpv. 1 CC) (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 259 cpv. 2 CO, art. 959 cpv. 1 CC