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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 400 cpv. 1 CO; gestione patrimoniale effettuata da una banca; consegna delle indennità ricevute per la distribuzione di prodotti d'investimento.
Obbligo di consegnare le commissioni di mantenimento versate alla banca che gestisce il patrimonio da fornitori di prodotti esterni al gruppo di cui fa parte (consid. 4 e 5).
Rinuncia del cliente alla rimessa delle indennità di distribuzione (consid. 6).
Obbligo di consegna delle commissioni di mantenimento confluite alla banca da società appartenenti al suo medesimo gruppo (consid. 8).

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referenza

Articolo: Art. 400 cpv. 1 CO