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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 121 cpv. 3 LD.
1. In presenza di una situazione giuridica poco chiara, l'amministrazione delle dogane può esigere da chi chiede la restituzione di un pegno doganale sequestrato una prova rigorosa del suo diritto di proprietà sull'oggetto in questione (consid. 3a).
2. Una domanda di restituzione non obbliga l'amministrazione delle dogane ad acclarare d'ufficio chi sia il proprietario del pegno doganale sequestrato (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 121 cpv. 3 LD