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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 121 LD; art. 138 cpv. 2 OLD
La costituzione di un diritto di pegno per garantire crediti di diritto civile non puņ impedire che l'oggetto del pegno sia sequestrato quale pegno doganale. Il creditore pignoratizio puņ salvaguardare i suoi diritti nella procedura di realizzazione del pegno (art. 122 cpv. 3 LD).

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referenza

Articolo: Art. 121 LD, art. 138 cpv. 2 OLD, art. 122 cpv. 3 LD