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Regesto

Art. 122 CPC; remunerazione del patrocinatore d'ufficio.
Il legislatore federale ha rinunciato a regolare nel CPC la remunerazione del patrocinatore d'ufficio e a imporre il principio di un pieno indennizzo. L'art. 122 CPC richiede al massimo che l'indennità sia equa. I principi sviluppati in una giurisprudenza anteriore all'unificazione della procedura (DTF 132 I 201) mantengono la loro integrale validità nel quadro dell'art. 122 CPC (consid. 5.2 e 5.3).
Le tariffe orarie applicabili agli avvocati patentati e ai praticanti secondo il regolamento vodese sull'assistenza giudiziaria in materia civile soddisfano le esigenze del diritto federale (consid. 5.4 e 6).

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referenza

DTF: 132 I 201

Articolo: Art. 122 CPC