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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 346 e seg. e 372 CP; art. 263 PPF.
1. Competenza della Camera d'accusa, nei casi in cui l'accusato ha commesso degli atti punibili, in parte durante l'adolescenza e in parte dopo aver compiuto i 18 anni (consid. 1).
2. In tali casi si deve, di massima, rendere possibile un giudizio unitario in quello fra i fori concorrenti che appare pił adeguato, secondo l'apprezzamento dell'autoritą (consid. 2).
3. Concorrenza del foro speciale dell'art. 372 cpv. 1 con il foro generale degli art. 346 e seg. CP (consid. 3 a).
4. Gli atti punibili commessi prima di aver compiuto i 18 anni sono puniti con pene pił tenui che gli atti posteriori; conseguenze per la designazione del foro generale (consid. 3 b).