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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 1 cpv. 4 OCP 1; art. 397bis cpv. 1 lett. d CP.
1. La disciplina disposta dal Consiglio federale con l'art. 1 cpv. 4 OCP 1 non viola il codice penale ed è coperta dalla delega contenuta nell'art. 397bis cpv. 1 lett. d CP (consid. 1).
2. Direttive sul modo di decidere, prima della liberazione dalla misura, conformemente all'art. 1 cpv. 4 OCP 1, "se e in quale estensione la pena privativa della libertà debba ancora essere eseguita" (consid. 2 e 3).

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referenza

Articolo: Art. 1 cpv. 4 OCP 1