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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Il giudice del divorzio deve pronunciarsi con un solo e medesimo giudizio sulle domande di divorzio, sugli effetti accessori relativi alla patria potestà e al diritto alle prestazioni pecuniarie previste dagli art. 151 e 152 CC come pure sulla liquidazione del regime matrimoniale; un giudizio a parte su quest'ultimo punto resta ammissibile soltanto se gli effetti accessori non dipendono dal risultato della liquidazione di detto regime.
È ammissibile il ricorso per riforma contro una sentenza che non soddisfa a queste condizioni.

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regesto: tedesco francese italiano

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Articolo: art. 151 e 152 CC