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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Garanzia della proprietà e art. 4 CF; obbligo di costruire posteggi privati, fissazione di un contributo sostitutivo.
1. L'obbligo, previsto nel regolamento edilizio della città di Zugo, di costruire posteggi su terreni privati in caso di nuove costruzionio di trasformazioni, non viola la garanzia della proprietà (consid. 2 a 4).
2. È compatibile con il precetto dell'egualianza di trattamento l'imposizione di un simile contributo ai soli proprietari che intraprendono una nuova costruzione o una trasformazione, e non già ai proprietari di costruzioni esistenti (consid. 5a).
3. Per il caso in cui la costruzione di posteggi privati fosse impossibile, o fosse attuabile solo mediante spese sproporzionate, può essere previsto il pagamento di contributi sostitutivi; natura giuridica di un tale contributo (consid. 6).
4. In quale misura il legislatore cantonale può delegare al legislatore comunale la competenza per fissare il contributo sostitutivo? (consid. 7).
5. Determinazione del contributo sostitutivo (consid. 8).