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Regesto

Art. 46 cpv. 2 Cost.; agente immobiliare, eccedenza delle spese nel cantone di situazione degli immobili.
Nella determinazione del reddito imponibile nel cantone di domicilio di un agente immobiliare, tale cantone non è tenuto a considerare l'eccedenza delle spese nel cantone in cui sono situati gli immobili, ove questa eccedenza sia dovuta ad ammortamenti straordinari elevati, commercialmente fondati. Detta eccedenza dovrà essere presa in considerazione dal cantone di situazione degli immobili per compensazione con i redditi e i profitti immobiliari dei periodi fiscali ulteriori.

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Articolo: Art. 46 cpv. 2 Cost.