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Regesto

Art. 46 cpv. 2 Cost. (divieto della doppia imposizione); deduzione del contributo speciale AVS in caso di alienazione di un fondo appartenente al patrimonio aziendale e situato fuori dal cantone.
Il contributo speciale AVS (art. 23bis OAVS; RS 831.101) dovuto a seguito dell'alienazione di un immobile appartenente al patrimonio aziendale e situato fuori del cantone di domicilio del contribuente deve essere interamente preso in considerazione dal cantone di situazione del fondo.

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referenza

Articolo: Art. 46 cpv. 2 Cost., art. 23bis OAVS