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Regesto

Art. 30-32 e 65 LPAmb; base legale per esigere il versamento di garanzie da parte di imprese che ricevono e trattano rifiuti speciali.
Il diritto federale sulla protezione dell'ambiente permette di esigere dal titolare di un'autorizzazione per ricevere, trattare o trasferire rifiuti speciali, il versamento di garanzie per il pagamento di spese ulteriori. Fintanto che il Consiglio federale non ha fatto uso della sua competenza per regolamentare questa questione con un'ordinanza, l'obbligo di versare garanzie puņ essere fondato su disposizioni complementari di diritto cantonale in materia di protezione dell'ambiente (consid. 3e).

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Articolo: Art. 30-32 e 65 LPAmb