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Regesto

Obbligo di mantenimento in caso di separazione dei coniugi (art. 160 cpv. 2 CC).
Il dovere del marito di mantenere la moglie, quale stabilito dall'art. 160 cpv. 2 CC, costituisce un obbligo di principio, che sussiste sia nel quadro dell'unione coniugale, sia in quello della separazione. Lo stesso vale per il corrispondente dovere della moglie di concorrere a sopportare gli oneri del matrimonio, dovere che sussiste anch'esso, e in modo particolare, in caso di separazione. Il reddito conseguito dalla moglie puņ pertanto incidere sull'obbligo di mantenimento incombente al marito solo nella misura in cui deve contribuire a sopportare gli oneri del matrimonio, ai sensi dell'art. 192 cpv. 2 CC.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 160 cpv. 2 CC, art. 192 cpv. 2 CC