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Regesto

Art. 268 PPF. Il decreto d'abbandono emanato dal Procuratore pubblico ticinese secondo l'art. 68 CPP costituisce, per il Ministero pubblico della Confederazione, una dichiarazione di non doversi procedere emessa in ultima istanza a'sensi dell'art. 268 PPF.
Art. 238 CP. Questa norma tutela tutto il complesso del servizio tecnico ferroviario. Essa si applica ad ogni comportamento che perturbi il regolare spostamento di una vettura o carro ferroviario, indipendentemente dal fatto che si tratti di trasporti ad orario fisso o di manovre per la composizione dei convogli.

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Articolo: art. 68 CPP, Art. 238 CP