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Scrittura aggrandita
 

Regesto

1. Foro del luogo d'origine in un'azione per divorzio. Art. 7 g cp. 1 LR. Un coniuge svizzero domiciliato all'estero può promuovere l'azione per divorzio a questo foro, anche se possiede la doppia cittadinanza ed è domiciliato nel suo altro Stato d'origine; lo stesso dicasi segnatamente della donna d'origine svizzera la quale, contraendo matrimonio con uno straniero, ha acquisito la cittadinanza di quest'ultimo ed ha conservato inoltre la sua cittadinanza svizzera conformemente all'art. 9 Lcit. del 1952. L'art. 22 cp. 3 CC non è applicabile in materia (consid. 1).
2. Eccezione tratta dal foro esclusivo e unico creato da una azione per divorzio che il convenuto nell'azione promossa in Svizzera ha intentato al proprio domicilio all'estero. Eccezione respinta perchè l'azione promossa in Svizzera era divenuta pendente prima dell'altra (consid. 2).
3. Eccezione di cosa giudicata fondata sulla sentenza emanata nel frattempo riguardo all'azione intentata all'estero. Premesse dell'eccezione non adempite (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 9 Lcit, art. 22 cp