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Regesto

Art. 8 cpv. 1, 49 cpv. 1, 127 cpv. 2 Cost.; art. 88 OG; costituzionalità delle tariffe fiscali degressive del Cantone di Obvaldo; questioni di ammissibilità; conseguenze dell'incostituzionalità accertata.
Legittimazione ad impugnare tariffe fiscali mediante ricorso di diritto pubblico (consid. 2).
Inammissibilità di una limitazione dell'impugnazione a singole posizioni o parti della tariffa (consid. 3).
Principio della preminenza del diritto federale (art. 49 cpv. 1 Cost.; consid. 4).
Autonomia dei cantoni nella fissazione delle tariffe (consid. 5). Principi impositivi previsti all'art. 127 cpv. 2 Cost. e loro significato per i cantoni (consid. 6).
Principio dell'imposizione secondo la capacità economica quale concetto generale che necessita di essere concretizzato (consid. 7.1 e 7.2); principio dell'imposizione secondo la capacità economica dal punto di vista della scienza finanziaria (consid. 7.3); concretizzazione del principio dell'imposizione secondo la capacità economica nel contesto dell'ordinamento giuridico (consid. 7.4).
Tariffe fiscali progressive, proporzionali e degressive (consid. 8.1). Esigenze che il principio dell'imposizione secondo la capacità economica pone per la fissazione delle tariffe e potere cognitivo del Tribunale federale nella verifica delle tariffe fiscali (consid. 8.2). Tariffe degressive in particolare (consid. 8.3).
La nuova tariffa per le imposte sul reddito del Cantone di Obvaldo è contraria al precetto generale di uguaglianza e al principio dell'imposizione secondo la capacità economica (consid. 9). Né ragioni di concorrenza fiscale (consid. 10) né altri obiettivi di natura fiscale o extra-fiscale (consid. 11) permettono di porre rimedio alla violazione costituzionale.
Giudizio analogo riguardo alla nuova tariffa per le imposte sulla sostanza del Cantone di Obvaldo (consid. 12).
Conseguenze della violazione costituzionale accertata (consid. 13).

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referenza

Articolo: art. 88 OG, art. 49 cpv. 1 Cost., art. 127 cpv. 2 Cost.