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Regesto

Art. 4 vCost. (parità di trattamento, generalità dell'imposta); art. 80 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) (ammissibilità di imposte fondiarie cantonali che gravano immobili appartenenti ad istituti di previdenza professionale); art. 2 Disp. trans. vCost.
Un'imposta fondiaria cantonale, prelevata unicamente su immobili appartenenti ad istituti di previdenza professionale, viola il principio della generalità dell'imposta e non può fondarsi sull'art. 80 cpv. 3 LPP (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 4 vCost., art. 2 Disp. trans. vCost., art. 80 cpv. 3 LPP