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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Esonero dall'imposta sulla cifra d'affari degli artisti pittori e degli scultori per le opere d'arte che loro stessi hanno creato (art. 8 cpv. 2 lett. b Disp. trans. Cost.; DCA, RS 641.20).
L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 8 cpv. 2 lett. b Disp. trans. Cost. per gli artisti pittori e gli scultori per le opere che loro stessi hanno creato si riferisce sia all'imposta sulla cifra d'affari realizzata in Svizzera che a quella risultante dall'importazione (consid. 4 e consid. 5).