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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Impugnazione della graduatoria nel fallimento.
1. Art. 251 LEF. Condizioni alle quali un creditore che ha già insinuato un credito può effettuare un'insinuazione tardiva (precisazione della giurisprudenza) (consid. 3).
2. Art. 27 cpv. 2 CC, art. 20 CO. Principi da seguire nell'applicazione di queste norme ove si tratti di persone giuridiche (consid. 4).
3. Caso di contratto di pegno irregolare (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 251 LEF, Art. 27 cpv. 2 CC, art. 20 CO