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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 2 LCSl, art. 3 lett. a LCSl e art. 23 LCSl; affermazioni rilevanti sotto il profilo della concorrenza contenute in volantini. Libertà di espressione.
In caso di affermazioni di terzi contenute in volantini, concernenti il pericolo che un determinato prodotto rappresenta per la salute, occorre ammettere con riserbo la sussistenza di una denigrazione sleale punibile, qualora si voglia interpretare la LCSl in modo conforme alla Costituzione e tenere in particolare conto del diritto fondamentale alla libertà di espressione (consid. 3).
Nondimeno, la scelta del luogo di distribuzione del volantino non deve suscitare l'errata impressione che solo i prodotti di taluni venditori sono pericolosi per la salute (consid. 4).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 2 LCSl, art. 3 lett. a LCSl, art. 23 LCSl