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Regesto

Art. 34a LPP e art. 24 OPP 2; riduzione della rendita d'invaliditā vitalizia della previdenza professionale obbligatoria a causa di sovrassicurazione al momento del raggiungimento dell'etā di pensionamento; principio della corrispondenza dei diritti.
La rendita d'invaliditā vitalizia della previdenza professionale obbligatoria erogata alla persona assicurata dopo il raggiungimento dell'etā di pensionamento č suscettibile di essere ridotta, nei limiti stabiliti dall'art. 24 OPP 2 (cambiamento della giurisprudenza; consid. 4.3).
La rendita di vecchiaia AVS non č inclusa nel calcolo del sovraindennizzo (cambiamento della giurisprudenza; consid. 5.4).

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referenza

Articolo: art. 24 OPP 2, Art. 34a LPP