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Regesto

Art. 46 cpv. 2 Cost.; modifica delle basi di riparto intercantonale dell'imposta.
1. In caso di acquisto di un immobile in un Cantone diverso da quello di domicilio, il Cantone in cui si trova l'immobile può assoggettare ad imposta quest'ultimo e il suo reddito a partire dalla data dell'acquisto. Il cantone di domicilio che abbia già assoggettato ad imposta per un periodo più lungo la sostanza mobiliare investita nel nuovo immobile e il suo reddito è tenuto, in virtù del diritto federale e al fine di evitare una doppia imposizione, a procedere a una tassazione intermedia (conferma della giurisprudenza, consid. 3).
2. Nella misura in cui, in seguito all'acquisto dell'immobile, è aumentata la parte proporzionale dell'insieme dei debiti rispetto all'insieme degli attivi, il Cantone di domicilio deve assumere una parte proporzionale dell'insieme dei precedenti e dei nuovi debiti come anche degli interessi debitori (consid. 4 e 5).
3. Per determinare il tasso d'imposizione, il Cantone di domicilio può basarsi sui valori risultanti dalla precedente tassazione (consid. 6).

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referenza

Articolo: Art. 46 cpv. 2 Cost.