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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 271 cpv. 1 CO; locazione di locali destinati all'esercizio di un ristorante; validità della disdetta notificata al conduttore nell'intento di mettere un termine a questa destinazione.
L'art. 271 cpv. 1 CO non impedisce al locatore di rescindere il contratto allo scopo di mutare la maniera in cui il suo bene viene utilizzato, a dipendenza di ciò che reputa più conforme ai suoi interessi. Da quando è stato creato il ristorante, le attività esercitate nel centro della città di Ginevra hanno subito una radicale evoluzione e la volontà di modificare la destinazione dei locali, a circa quindici anni dalla conclusione del contratto di locazione più recente, appare compatibile con le regole della buona fede (consid. 2-5).
Considerati gli effetti gravosi della disdetta, la locazione è prolungata di sei anni (consid. 6).

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referenza

Articolo: Art. 271 cpv. 1 CO