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Regesto

Art. 28 LPP, art. 331b CO.
- È dato, carente una disposizione statutaria, diritto alla piena prestazione di libero passaggio in caso di disdetta per motivi economici? Tema lasciato indeciso (consid. 7b). Nell'affermativa l'obbligo a carico dell'istituto di previdenza supporrebbe un licenziamento per ragioni economiche qualificate (ad es. licenziamento a seguito di liquidazione totale o parziale dell'impresa), così che il capitale di previdenza accumulato non sia più necessario al mantenimento della previdenza degli affiliati rimasti. Tali circostanze non sono date in concreto (consid. 7c).
- È lecito agli istituti di previdenza di adottare nei loro statuti una nozione estesa del licenziamento economico; possono riconoscerne l'esistenza già in caso di riorganizzazione dell'impresa o di misure analoghe e prevedere, alle condizioni determinate, il pagamento di una intera prestazione di libero passaggio (consid. 7a).

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Articolo: Art. 28 LPP, art. 331b CO